Con l’ordinanza del 1° luglio 2024, n. 18079, la Suprema Corte riafferma che “La clausola di pagamento ‘a prima richiesta e senza eccezioni’, inserita in un contratto di garanzia, è sufficiente per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione. Nel caso di contratti autonomi di garanzia, non è applicabile la sanzione di nullità prevista per le fideiussioni ‘omnibus’ dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, trattandosi di fattispecie sostanzialmente diverse. L’art. 1957 c.c. non è applicabile ai contratti autonomi di garanzia a meno che non sia stata pattuita una specifica deroga compatibile con le restanti clausole contrattuali.”.