Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/06/2022, n. 18289
Il contratto di locazione può essere nullo per impossibilità giuridica dell’oggetto quando l’inidoneità dell’immobile all’uso convenuto dipenda da radicali sue connotazioni intrinseche, ma non anche quando dipenda dalla mancata conformità con prescrizioni amministrative riconducibile all’inerzia della parte tenuta all’adeguamento del bene a tali prescrizioni e/o alla richiesta delle necessarie autorizzazioni. Tale tesi appare coerente, da un lato, con il principio per cui la impossibilità dell’oggetto di cui all’art. 1346 c.c. va riferita non al bene in sé, ma alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio e, dall’altro, con quello per cui atti inter vivos, quali l’affitto di azienda, che abbiano per oggetto immobili non rispettosi della disciplina edilizia e urbanistica sono, ciononostante, validi.